Bocciato a novembre il disegno di legge Levi-Prodi sul riordino del settore editoriale, che tanto aveva fatto discutere il popolo di internet, è ora in discussione la proposta dell’On. Cassinelli. Quest’ultima, divenuta da pochi giorni testo definitivo è stata definita, in contrapposizione alla precedente iniziativa, “legge salva blog”.
Fulcro della polemica è stata la previsione dell’obbligo di registrazione in tribunale anche per i siti web.
La nuova bozza, ha l’intento di ridurre al minimo gli obblighi burocratici per i gestori di blog e siti internet a carattere giornalistico, in conformità con l’art. 21 della costituzione, che sancisce la libertà di espressione.
Il testo del disegno di legge ridefinisce, dunque, le categorie dei prodotti editoriali online soggetti alla registrazione.
Questi in sintesi le casistiche dell’obbligo di una registrazione:
1) se il prodotto è l’edizione telematica di un altro realizzato su supporto cartaceo per il quale sussista l’obbligo della registrazione, e con esso ha in comune l’editore o il direttore responsabile;
2) se l’editore del prodotto editoriale online intenda avvalersi dei contributi economici per l’editoria, previsti dall’articolo 3 della l. 2001 n. 62.
3) se il prodotto editoriale online abbia come scopo unico o prevalente la pubblicazione e diffusione di notizie di attualità, cronaca, politica, costume, economia, cultura o sport, e sussistono entrambe le seguenti condizioni: il prodotto sia gestito in modo professionale da una redazione di almeno due persone regolarmente retribuite (escluso il proprietario del sito: c.d. editore); e contenga al proprio interno inserzioni pubblicitarie che complessivamente costituiscono per l’editore fonte di reddito netto per un importo non inferiore ad Euro 50.000.