ASMI: SENTENZA STORICA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA’ EUROPEA SUL COMPENSO PER COPIA PRIVATA

Al Tribunale di Roma la valutazione sull’impatto che la sentenza della Corte di Giustizia avrà sulla causa in essere tra ASMI e SIAE.
ASMI, Associazione Supporti e Sistemi Multimediali Italiana, accoglie con estrema soddisfazione la sentenza con cui la Corte di Giustizia Europea si è espressa il 21.10.2010 nella causa c-468/08 Padawan SL contro SGAE in materia di interpretazione e corretta applicazione negli Stati membri della Direttiva CE 29/2001 sulla nozione di “equo compenso” spettante agli autori per riproduzione di copia privata.
L’effetto vincolante per i giudici nazionali della sentenza interpretativa della Corte di Giustizia Europea ha visto il suo primo riconoscimento nell’espressione della Corte Provinciale di Barcellona a favore della Padawan SL del 2 marzo 2011. Quest’ultima era ricorsa in appello a seguito del verdetto del 14 giugno 2007, che la condannava al pagamento delle somme richieste da SGAE (la SIAE spagnola) a titoli di compenso per copia privata.
In sintesi e in sostanza, la Corte di Giustizia ha stabilito che i soggetti tenuti alla corresponsione del compenso per copia privata, i “debitori”, sono esclusivamente coloro che mettono apparecchi e supporti a diretta disposizione degli utenti privati/persone fisiche. Di conseguenza, non sono tenuti alla corresponsione del compenso tutti coloro che mettono dispositivi e supporti a disposizione di imprese, professionisti e pubblica amministrazione, così come non sono assoggettabili al compenso i dispositivi e i supporti manifestamente riservati ad usi diversi dalla realizzazione di copie ad uso privato.
ASMI ribadisce che tutti i supporti commercializzati dalle aziende associate sono stati venduti solo a imprese o alla Pubblica Amministrazione. Non sono quindi assoggettabili, secondo la corretta interpretazione che la Corte di Giustizia ha dato della direttiva comunitaria 29/2001, alla corresponsione del compenso per copia privata.
“A causa della legislazione vigente, il mercato dei supporti di registrazioni ha subito un’incessante contrazione in questi ultimi anni, contrazione che ha provocato la scomparsa di alcune aziende italiane e un sostanziale ridimensionamento dei gruppi multinazionali”, dichiara Mario Pissetti, Presidente di ASMI.
L’effetto vincolante per i giudici nazionali della sentenza interpretativa della Corte di Giustizia Europea è diventato pregiudiziale nella causa pendente avanti il Tribunale di Roma fra ASMI e alcune aziende da una parte e SIAE dall’altra. Il Tribulane, che sarà chiamato a valutare l’impatto che tale sentenza ha sulla materia del compenso per copia privata.
ASMI confida in una risoluzione della causa a favore delle aziende associate nonostante la sentenza del Tribunale di Milano n. 2069 del 14/02/2011 nella causa della società Mussida Electronic contro SIAE, che ha lasciato l’obbligo del pagamento del compenso a carico di tutti i soggetti che operano nella filiera distributiva dei supporti, inclusi produttori e importatori. Il Tribunale di Milano ha anche precisato che nel caso di vendite effettuate a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche, l’imposizione del compenso è esclusa solo se risulti che la vendita viene effettuata per fini manifestamente estranei a quelli della realizzazione per copia privata.
Conclude Pissetti: “La sentenza del Tribunale di Milano rende in questo modo ingestibile il servizio di riscossione dal momento che la ‘prova’ che viene richiesta è pressoché impossibile da ottenere e monitorare. Ecco perché non è stata contemplata dalla Corte di Giustizia, la quale ha posto l’obbligo del pagamento a carico di tutti i rivenditori finali, cioè degli unici in grado di distinguere gli acquirenti tra utenti privati e utenti professionali”.

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