Il datore di lavoro può monitorare “all’insaputa del lavoratore” la posta elettronica e le pagine visitate su Internet?
Le norme sul “controllo” da parte del datore di lavoro per quanto riguarda posta e navigazione internet sono molto severe.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di indicare (chiaramente) quali usi sono consentiti per quanto riguarda l’utilizzo di internet e inoltre deve dichiarare con un documento se vengono effettuati controlli in quale modo e per quanto tempo questi dati sensibili sono consultabili, naturalmente anche chi può vedere e perchè questi dati.
Quindi monitorare il lavoratore è completamente fuori discussione, non si può:
effettuare la lettura e registrazione dei messaggi di posta elettronica del lavoratore
memorizzazione delle pagine web visualizzate dal lavoratore
lettura e registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera
Il datore di lavoro può eventualmente “bloccare” l’accesso ad alcune categorie di siti (social network, porno, musica altro) e la dimensione dei file scaricabili.
(legge n.300/1970) e Testo Unico sulla Privacy (Decreto Legislativo n.196/2003).
E’ vietato anche l’utilizzo di sistemi audiovisivi di controllo, telecamere e altro “per il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”.