A livello nazionale, incredibilmente, ancora non vi sono norme specifiche in materia di mobbing.
Il fenomeno trova la propria regolamentazione dal principio generale di cui all’articolo 2087 c.c. che stabilisce – quale effetto del contratto – l’obbligo del datore di lavoro di tutelare l’integrità fisica e la personalità del prestatore di lavoro.
Secondo la Cassazione, pertanto, il Mobbing non è altro che un aspetto della violazione dell’obbligo di sicurezza del datore di lavoro.
L’onere del datore di lavoro è di vigilare sul comportamento dei dipendenti e adottare azioni necessarie per far cessare tali comportamenti; azione che devono essere concrete ed efficaci, visto che un mero intervento “pacificatore” non è sufficiente per esonerarlo dalla responsabilità a risarcire i danni arrecati alla vittima.
La sentenza ricorda che il prestatore di lavoro non ha alcun diritto ad essere felice e, anzi, come in ogni altro ambiente basato su relazioni continuative, l’azienda stessa è luogo di continui conflitti e tensioni, in parte inevitabili e prevenibili.
L’illecito, inoltre, non coincide con quanto viene avvertito come sgradevole sul piano morale. In ogni caso, l’alterazione dell’integrità psicofisica di un soggetto può derivare da fattori different, inevitabili ma accettati in modo irragionevole dal prestatore di lavoro.
Secondo Tribunale di Cassino (18 dicembre 2002) è assolutamente necessario individuare la linea di confine del Mobbing e normali “conflitti d’ufficio” rientranti nella fisiologica prassi quotidiana della generalità dei luoghi di lavoro.
Il Tribunale di Bari ha puntualizzato i parametri del Mobbing la cui mancanza esclude la configurabilità della fattispecie lesiva: frequenza delle azioni ostili.
Mobbing vuol dire dunque una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente e in costante progresso in cui una o più persone vengano fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e qualità.